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Regolamento di Facoltà


Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

  • La Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, istituita con D.R. n. 597 del 30/09/2010, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
  • La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione e al monitoraggio delle attività didattiche, nonché al monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. E' preposta, altresì, a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.
  • La Facoltà, inoltre, redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni.
  • La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all’organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
  • La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.
  • Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali, la Facoltà è dotata di autonomia gestionale e amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che la riguardano direttamente con soggetti sia pubblici sia privati nel rispetto della disciplina legislativa vigente esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto.
 

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Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

Afferiscono alla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione i Dipartimenti di:

  • Comunicazione e Ricerca Sociale
  • Scienze Politiche
  • Scienze Sociali ed Economiche

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Art. 3 - Organi della Facoltà

Sono Organi della Facoltà:

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  • Il Preside
  • L'Assemblea di Facoltà
  • La Giunta
  • Il Comitato di Monitoraggio dell’Attività Didattica e Scientifica
  • Il Garante degli studenti
  • La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

 


Art. 4 - Preside

  • Il Preside rappresenta la Facoltà, coordina, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, assicurando, per quanto di competenza, l’esecuzione delle delibere adottate. Svolge, altresì, funzione di raccordo con il Senato Accademico e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d’Ateneo.
  • Il Preside svolge le funzioni previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. La Giunta può delegare specifiche funzioni.
  • Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, dal Responsabile Amministrativo Delegato – Rad, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
  • Possono essere nominati dal Preside non oltre tre Vice-Presidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.
  • Al Preside possono essere corrisposte indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. L’indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo.
  • Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio all’Assemblea per la nuova designazione del Preside.
  • Il Preside è nominato dal Rettore, a seguito dell’esito della consultazione dell’Assemblea di Facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno, e dura in carica tre anni.
  • Il Decano indice le consultazioni per la designazione del nuovo Preside:
    a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
    b) entro un mese da eventuali dimissioni anticipate;
    c) entro un mese dall’insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi.
  • Le consultazioni si svolgono in apposita seduta dell’Assemblea di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
  • Non è nominabile Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore e Prorettore vicario.
  • In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto, i mandati del Preside, dell’Assemblea di Facoltà e della Giunta sono limitati a due consecutivi. L’ ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell’incarico, aumentata di un anno.
 

 


Art. 5 - Assemblea di Facoltà

  • Fanno parte dell’Assemblea di Facoltà tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà e il Responsabile Amministrativo Delegato – Rad , entrambi con voto deliberante; ne fanno, inoltre, parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea di Facoltà, senza diritto di voto, i rappresentanti, in Consiglio di Dipartimento, delle ulteriori categorie di cui all’art. 11 comma 3 lett. a) dello Statuto. L’Assemblea di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi.
  • L’Assemblea di Facoltà è convocata dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata
    dell’adunanza; nei casi urgenti, l’Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare l’Assemblea quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti. In occasione di particolari discussioni e mediante richiesta motivata, il Preside, sentita l'Assemblea di Facoltà, può invitare persone esterne in qualità di uditori, prive di diritto di voto, a partecipare ai lavori dell’Assemblea.
  • L’Assemblea di Facoltà è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.
  • Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell’Assemblea di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
  • Le riunioni dell’Assemblea di Facoltà sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell’Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l’ordine e la durata degli interventi.
  • I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
  • Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti dell’Assemblea.
  • I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti dell’Assemblea di Facoltà, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
  • Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

 

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Art. 6 - Attribuzioni dell’Assemblea di Facoltà

In attuazione di quanto disposto dall’art. 12 dello Statuto, l’Assemblea di Facoltà:

  • esprime parere, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sugli obiettivi da conseguire nell’arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
  • esprime parere annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facoltà, sulla relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;
  • designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente.

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Art. 7 - Giunta

  • La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 6 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà medesima nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche.
  • In particolare, la Giunta:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio, degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, nonché di Master di loro pertinenza; provvede ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio; svolge, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;

b) riceve le proposte relative alla chiamata di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori relative ai Dipartimenti afferenti, o ai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali ha disposto il budget; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, a fini consultivi; nel caso di delibere relative alla chiamata di Professori e Ricercatori di settori scientifico-disciplinari, per i quali è prevista funzione assistenziale, la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare l’inscindibilità delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza;

c) approva per ciascun anno accademico il coordinamento generale e la programmazione delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;

d) approva l’individuazione, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, degli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell’assicurare l’identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

e) approva un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature, nell’ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;

f) approva un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

g) delibera in ordine alle collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l’adozione di singoli atti;

i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, anche in rappresentanza dei professori della fascia di appartenenza, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l’organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di area didattica e di dottorato, nel rispetto dell’Art.33, comma 3, dello Statuto.
Per garantire la pariteticità dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà nonché delle diverse componenti del personale docente, ciascun Dipartimento è rappresentato in Giunta da un egualenumero di docenti per ciascuna delle tre fasce, ferma restando la previsione del comma 3 in ordine ai Direttori. La fascia dei ricercatori include sia RU sia RTD.

  • ter. Le rappresentanze del personale docente, di cui ai due commi precedenti, sono elette dalle rispettive componenti nell’ambito di ciascun Dipartimento. La rappresentanza degli studenti è eletta dalla rispettiva componente dell’Assemblea di Facoltà.
  • quater. Il Direttore di ciascun Dipartimento, entro quindici (15) giorni dall’indizione delle elezioni, sia generali sia suppletive, da parte del Preside della Facoltà, costituisce il seggio di Dipartimento, cura le operazioni di voto e all’esito della consultazione trasmette il verbale contenente i risultati al Preside per la proclamazione degli eletti.
  • quinquies. Gli eletti non possono delegare altri ad essere rappresentati in Giunta.
  • Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario verbalizzante e il Responsabile amministrativo delegato. Su invito del Presidente, possono intervenire alle sedute della Giunta come relatori, esperti in determinate materie.
  • La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
  • La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L’ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorniprima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. In casi di urgenza le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica.
  • Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
  • Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
  • Qualora uno dei membri elettivi della Giunta perda il requisito soggettivo di eleggibilità in base al quale è stato eletto o decada ovvero si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o cessi dalla carica per qualsiasi altro motivo o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
  • In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un’elezione suppletiva entro quindici giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
  • Per garantire la continuità di funzionamento dell’organo, il componente elettivo della Giunta che, senza cessare di far parte della Facoltà, abbia perso uno dei requisiti di cui al comma 3 rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo rappresentante.
  • La Giunta resta in carica per anni 3 con l’eccezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica 2 anni. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti della Giunta, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
  • Il componente che non partecipa ai lavori della Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall’incarico.

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Art. 8 - Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica

  • Il Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica opera a supporto del Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo.
  • Il Comitato si compone di n. 6 membri designati dall’Assemblea di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti nonché di n. 3 studenti scelti tra i rappresentanti degli studenti nell’Assemblea di Facoltà. I membri del Comitato eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L’appartenenza al Comitato è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà. Per quanto riguarda gli studenti la loro permanenza nell’ambito del Comitato è pari ad anni due.
  • Il Comitato svolge funzioni di supporto al sopra citato Nucleo di valutazione di Ateneo anche nell'attività di valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere annualmente al Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

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Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

  • La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:
- svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.
  • La Commissione paritetica è composta come minimo da tre docenti e tre studenti, secondo quanto
    deliberato dalla Giunta.
  • I docenti sono designati dall’Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle tre fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre
    anni e che sono stati valutati positivamente. Sono esclusi i Presidenti dei corsi di studio, i Presidenti dei Consigli di area, i membri del Comitato di monitoraggio di Facoltà, il Preside di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.
  • Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo di Facoltà. In mancanza di rappresentanza, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei Gruppi di Riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.
  • La Commissione paritetica dura in carica un biennio.
  • La Commissione paritetica è presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in mancanza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.
  • Il Presidente convoca la Commissione mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell’adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata almeno due giorni prima.
  • La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la
    validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

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Art. 10 - Il Garante degli studenti

  • Il Garante degli Studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di tre anni.
  • Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami o doglianze, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all’anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

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Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

  • La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nell’Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato. Qualora la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnicoamministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
  • Le votazioni per la designazione dei membri degli Organi delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.
  • Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
 
 

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

  • L’elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di una o più liste concorrenti.
  • La rappresentanza degli studenti in seno all’Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
  • Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti, qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il
    numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell’Università e per le rappresentanze degli studenti nell’Assemblea di Facoltà.
  • Con decreto del Preside, entro dieci giorni dall’avvenuta indizione delle elezioni con decreto
    rettorale, sono determinati:
    a) il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
    b) il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati.
  • Nel decreto saranno indicate le modalità di svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall’art. 16- bis del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle
    studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà.
  • La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall’Amministrazione Centrale
    della Sapienza su richiesta del Preside in base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato
    ufficialmente dal Preside medesimo, ed è portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul
    sito web della Facoltà. Non hanno titolo all’elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
  • L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un biennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente. L’elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno.
    In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell’ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell’altra
    componente studentesca.
    Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
    a) con il cessare dello status di studente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2, lettere a) e b) nonché lettera d) limitatamente all’ipotesi d’iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli organi centrali dell’Università, nonché nelle Assemblee di Facoltà; b) con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

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Art. 13 - Corsi di Studio

  • L’Area Didattica o il singolo Corso di Studio attivati dai Dipartimenti sono coordinati da uno specifico Consiglio, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1, comma 2; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
  • I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
  • I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delleattività formative, formulano proposte relativamente all’ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

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Art. 14 - Personale di Facoltà

  • 1. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:

a) Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà. Lavora in diretta collaborazione con il Preside. Organizza l’Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall’Ateneo;

b) Responsabile Amministrativo Delegato – Rad . È responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; collabora con il Preside e partecipa alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e della Giunta;

c) Manager didattico. Costituisce l’interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa
in relazione agli indicatori stabiliti dalla “Sapienza”. Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di
informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall’Ateneo;
 
d) Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall’area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si
interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.
 

Art. 15 - Norme finali e transitorie

  • La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.
  • Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell’Ateneo.
  • Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l’attività degli organi collegiali universitari.
  • Il regolamento di Facoltà e le eventuali modifiche devono essere deliberati dall’Assemblea di Facoltà, che è chiamata ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all’Amministrazione Centrale.
  • Nel caso in cui il Regolamento di Facoltà sia in difformità rispetto al Regolamento-tipo di Ateneo, esso deve essere sottoposto all’espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
  • Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.